giovedì 3 luglio 2008

Lo Statuto include la lettera di Arinze

Dallo Statuto del Cammino Neocatecumenale - edizione 2008:

Articolo 13, comma 3: «Nella celebrazione dell'Eucarestia nelle piccole comunità si seguono i libri liturgici approvati del Rito Romano, fatta eccezione per le concessioni esplicite della Santa Sede (49). Per quanto concerne la distribuzione della Santa Comunione sotto le due specie, i neocatecumeni la ricevono in piedi, restando al proprio posto».

Nota 49 a pié di pagina: Cfr. Benedetto XVI, discorso alle Comunità del Cammino Neocatecumenale del 12 gennaio 2006: Notitiae 41 (2005) 554-556; Congregazione per il Culto Divino, Lettera del 1' dicembre 2005: Notitiae 41 (2005) 563-565; Notificazione della congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulle celebrazioni nei gruppi del Cammino Neocatecumenale, in L'Osservatore Romano, 24 dicembre 1988: «la Congregazione consente che tra gli adattamenti previsti dall'Istruzione Actio Pastoralis, nn. 6-11, i gruppi del menzionato "Cammino" possano ricevere la comunione sotto le due specie, sempre con pane azzimo, e spostare, "ad experimentum", il rito della pace dopo la Preghiera universale.


L'articolo 13 comma 3 impone ai neocatecumenali di celebrare la Messa solo con i libri liturgici approvati.

Le sole due eccezioni riguardano la comunione sotto le due specie "con pane azzimo" e lo spostamento dello scambio della pace.

La seconda parte del comma 3 ricorda, per l'ennesima volta, che non si può fare la comunione seduti in nessun caso.


La nota 49 contiene il breve elenco delle "concessioni esplicite della Santa Sede":

1) papa Benedetto XVI, il 12 gennaio 2006, ricordò ai neocatecumenali di aver impartito loro, tramite il cardinale Arinze, delle importanti decisioni sulla liturgia

2) le decisioni sono contenute nella lettera del cardinale Arinze del 1' dicembre 2005

3) le «decisioni del Santo Padre» contenute nella lettera di Arinze sono tutte di carattere restrittivo, tranne l'estensione del permesso temporaneo dello spostamento dello scambio della pace

4) l'unica altra eccezione è la Notificazione del dicembre 1988 sullo scambio della pace e sulla possibilità di usare pane azzimo e comunione sotto le due specie

5) l'istruzione Actio Pastoralis indicata nella stessa nota va a precisare che «il pane azzimo, unico ammesso nella chiesa latina... sarà confezionato nella stessa forma che si usa abitualmente per le altre messe». Condanna inoltre «la tendenza alla separazione, alle chiesuole, al privilegio»... e condanna nella liturgia le «novità, talvolta bizzarre» e le «forme arbitrarie di celebrazioni liturgiche».


In breve, lo Statuto "definitivo" dei neocatecumenali:

- include esplicitamente la famosa "lettera di Arinze"

- precisa che i neocatecumenali non possono straziare la liturgia ma devono seguire i libri liturgici approvati

- descrive esplicitamente le uniche due eccezioni ammesse (l'uso di pane azzimo e lo spostamento dello scambio della pace)


I neocatecumenali perciò non hanno motivo di cantare vittoria, e la loro proverbiale disobbedienza è evidenziata perfino dal loro stesso Statuto.